di stefanopicariello il mer 19 mag 10 12:32 pm
Il Certificato di nascita anagrafico per l'espatrio è un documento che serve ai minori di 15 anni per andare in alcuni paesi dell'area europea.
Per ottenerlo è necessario rivolgersi prima all'Anagrafe e poi alla Questura.
Requisiti
del minorenne:
# cittadinanza italiana
# età inferiore ai 15 anni
# residenza nel Comune di Reggio Emilia
Documentazione
Per l'Anagrafe:
# una fotografia formato tessera del minore
# un documento d’identità del genitore o di chi esercita la tutela
Per la Questura:
# il tesserino preparato dall'Anagrafe
# il modulo compilato dai genitori
# documenti di identità dei genitori oppure fotocopie dei documenti di identità di chi non si presenta
Modalità
Uno dei genitori (oppure chi esercita la patria potestà) deve presentarsi in una sede dell'Anagrafe insieme al minorenne e firmare un modulo di richiesta.
L'Anagrafe rilascia un tesserino con foto autenticata, e un modulo di richiesta indirizzato alla Questura.
Il modulo va compilato e firmato dai genitori e consegnato all'Ufficio Passaporti della Questura insieme al tesserino.
I genitori possono presentarsi personalmente in Questura e firmare il modulo davanti all'impiegato, oppure possono incaricare qualcuno di consegnare il modulo già firmato; in questo caso devono allegare la fotocopia di un documento di identità.
La Questura trattiene i documenti per qualche giorno, occorre quindi accordarsi per la consegna.
Se il minore ha meno di 10 anni e deve recarsi all’estero accompagnato da persona diversa dai genitori o da chi esercita la tutela, occorre aggiungere, nell’atto di assenso, il nominativo della persona accompagnatrice.
In alcuni casi è facoltà della Questura richiedere anche una dichiarazione di "presa in consegna" dell’accompagnatore.
Note
Il procedimento non cambia se i genitori sono separati o divorziati.
Se manca l’assenso di uno dei genitori occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Se il genitore è vedovo è sufficiente la firma del genitore superstite.
Se il figlio è stato riconosciuto da un solo genitore è sufficiente la sua firma.
Validità
Il documento è valido per i Paesi che hanno aderito ad accordi bilaterali o intese verbali.
I Paesi sono:
# Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Irlanda del Nord, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia
# Cipro, Danimarca e Lettonia (solo se accompagnati da un genitore)
# Tunisia solo per viaggi organizzati (verificare con l'agenzia)
# Croazia, se accompagnati dai genitori; i minori che viaggiano non accompagnati devono esibire all’ingresso nel Paese, oltre ad un documento di riconoscimento, anche l’atto di assenso all’espatrio rilasciato dagli esercenti la patria potestà e autenticato dall'Anagrafe.
Gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare!
Prima di partire è opportuno:
# informarsi presso l'URP della Questura
# oppure consultare il sito Viaggiare Sicuri
# oppure consultare il sito della Polizia di Stato
# oppure informarsi presso i Consolati esteri in Italia
Il documento è valido di norma per 5 anni e non oltre il compimento dei 15 anni (in seguito occorre richiedere la carta d’identità valida per l’espatrio).
Tuttavia, se nel periodo di validità l'aspetto fisico del minore si modifica a tal punto da renderne difficile il riconoscimento, si consiglia di rinnovarlo prima.
Per il rinnovo occorre presentare ancora la documentazione sopraindicata.
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